Documento a cura di Marisa Michelini, Gianni Michelon, Maurizio Rispoli, con la collaborazione di Paola Binetti, Donato Chiatante, Giunio Luzzatto, Anna Pasquazi, Vincenzo Perciavalle. Revisione a seguito di discussione del 7.6.2000 in Commissione CRUI "didattica, orientamento e tutorato".

26 giugno 2000

 

 

L’aspetto qualitativo dell’accesso ai corsi di laurea

1. Premessa

Il problema che si intende affrontare è quello dei requisiti di accesso e delle relative procedure di iscrizione ai nuovi corsi di Laurea triennali (L) per gli studenti che provengono dalla scuola secondaria superiore e alle Lauree Specialistiche (LS) per i laureati di primo livello, dedicando particolare attenzione alla prima tipologia di accesso, che si pone con maggiore urgenza.

1.1. Riferimento legislativo

Il Decreto 3 novembre 1999, n.509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, pubblicato nella G.U. n.2 del 4 gennaio 2000, all’Art.6 prevede il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale come "Requisiti di ammissione ai corsi di studio". A tal fine si prevede, nei commi da 1 a 3, che gli stessi regolamenti didattici definiscano le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ne determinino, ove necessario, le modalità di verifica. La verifica non positiva deve permettere di individuare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, così come per gli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sono possibile preludio alla verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di studio. Al comma 4 sono poi fornite indicazioni circa l’accesso alle Lauree Specialistiche.

1.2. Condizioni al contorno

La responsabilità del singolo rispetto al proprio percorso formativo e la libertà di scelta sono i principi di base da salvaguardare nell’individuazione dei necessari requisiti di ammissione ai corsi. Potenzialmente ogni studente può scegliere e modificare il proprio percorso formativo: ciò deve essere assunto nella responsabilità dei singoli e controllato nel sistema formativo. Ammessa una varietà intrinseca in merito alle conoscenze e alle abilità dei singoli, si pone il problema di rendere coerente ed efficace la formazione universitaria, secondo un preciso contratto formativo individuale, nel senso di sapersi saldare ed integrare con la formazione pregressa senza inutili duplicazioni o dispersive attività formative avulse dal contesto in cui si collocano.

2. Accesso ai corsi di Laurea

2.1. Requisiti

Tenuto conto delle premesse, i requisiti di accesso si pongono come strumento di continuità formativa e di controllo rispetto al rischio di dispersione prodotta dal sistema formativo stesso.

Si ravvisa l’esigenza che le università concorrano nell’assicurare, di concerto con la scuola secondaria superiore, un fattivo appoggio culturale e programmatico alle attività di formazione e di orientamento assumendo oggi, quest’ultimo, un ruolo di fondamentale rilevanza.

Nell’individuare modalità operative per il perseguimento di questi obiettivi, sembra opportuno fissare tre elementi che appaiono come condizioni necessarie nell’attuale realtà:

  1. individuazione di requisiti di area e di classe, eventualmente con una griglia a due livelli;
  2. collaborazione scuola — università nella realizzazione di un sistema formativo che offra a tutti le condizioni di acquisizione dei requisiti necessari ai diversi profili;
  3. autovalutazione come riferimento cardine per la verifica dei requisiti.

2.2. Modalità di ammissione

L'ammissione indiscriminata (ogni studente dopo la maturità è automaticamente ammesso a qualsiasi corso) e l’ammissione predeterminata secondo fissate combinazioni di maturità e di corsi di laurea, porterebbero ad una soluzione rapida del problema qualitativo degli accessi, ma entrambe queste soluzioni estreme, per ragioni opposte, appaiono insoddisfacenti. Sono infatti caratterizzate da un automatismo, che non rende esplicite preparazione ed esigenze formative rispetto alle scelte e quindi mal si adatta sia a cogliere le vocazioni che possono svilupparsi fra i giovani anche negli ultimi anni degli studi secondari, sia a svolgere quella funzione di filtro, che dovrebbe portare alla composizione di classi di studenti universitari con una varianza contenuta di abilità e conoscenze.

Fra i due estremi indicati è quindi opportuno individuare modalità di ammissione che permettono uno sviluppo coerente del processo formativo degli studenti nelle loro scelte universitarie, consentendo anche di intraprendere percorsi incoerenti con la formazione pregressa "pagando" le proprie carenze con uno studio supplettivo. L’esplicitazione della preparazione e delle esigenze formative rispetto ad una scelta formativa di cui sono note le caratteristiche rende possibile seguire e sostenere la formazione dei singoli.

2.3. Conoscenze e abilità minime

A tal fine sarebbe opportuno che ciascuna scuola rendesse esplicito il suo progetto formativo ovvero il Piano dell’Offerta Formativa (POF), con particolare riguardo alle conoscenze, competenze e capacità certificate con l’esame di stato a conclusione della scuola secondaria, come previsto nella Legge 5425/97 art.6 e che ciascuna università identificasse e rendesse pubbliche conoscenze e abilità minime, che lo studente deve possedere per l'ammissione a ciascuna classe. È compito delle commissioni didattiche di corso di laurea, o di organo equivalente, specificare operativamente: obiettivi, metodi, strumenti e contenuti dei corsi, in relazione ai requisiti di accesso, nonché alle modalità di verifica, tenendo in debita considerazione il ruolo curricolare e il carico didattico che competono ai crediti relativi a ciascun corso.

2.4. Fasi: transitoria e a regime

Due sono gli scenari che si possono prefigurare: uno relativo alla fase transitoria e uno a regime.

A regime, la chiarezza e la flessibilità di progetto e di possibilità di scelta a livello secondario e universitario permetteranno personali percorsi formativi per un portfolio di crediti che corrispondono a un possibile ampio spettro di competenze individuali.

Nella fase transitoria, diverse potranno essere le modalità da sperimentare per la valutazione dei requisiti. Ad esempio, alcuni automatismi potrebbero semplificare il processo di verifica: le università potrebbero indicare, con riferimento ad ogni classe, quali sono le maturità che consentono un accesso automatico e, per differenza, quelle che impongono il ricorso ad una procedura di valutazione per l’accesso. Appare opportuno che, almeno negli atenei che attivano uno spettro largo di corsi di laurea, vi sia, per ogni tipo di maturità, qualche laurea ad accesso automatico.

Rapporti convenzionali e processi di certificazione messi a punto con forme di collaborazione tra scuola ed università sono l’auspicata via di sperimentazione per l’esemplificazione operativa e l’individuazione di buone pratiche rispetto alle modalità di valutazione dei requisiti e di qualificazione e sostegno al processo formativo.

2.5. Preiscrizioni

Si vuole qui sottolineare l’importante funzione delle preiscrizioni al fine dell’identificazione e dell’autovalutazione dei debiti, e dell’avvio del processo di acquisizione dei requisiti di ammissione ad un corso di laurea; tale processo può iniziare prima dell’iscrizione, con un adeguato orientamento sui requisiti e attività formative specifiche organizzate dalla scuola secondaria, in accordo con l’università, per il successivo riconoscimento ai fini dell'ammissione.

Nella prefigurata prospettiva di certificazione continua ed integrata delle conoscenze, competenze e capacità di attività diversificate in un portfolio, l’orientamento per i preiscritti diventa una modalità di integrazione della formazione e si propone come attività di accompagnamento alla formazione senza soluzione di continuità.

2.6. Verifica dei requisiti e "debiti"

La verifica dei requisiti, nella fase di presentazione della domanda di iscrizione, mediante una specifica attività di valutazione o autovalutazione, può far emergere una carenza di conoscenze e abilità minime. Ciò determina un "debito" dello studente che dovrebbe essere "pagato", in certi casi prima dell'avvio delle lezioni del corso di laurea scelto dallo studente, frequentando moduli didattici predisposti dalle università o dalle scuole secondarie in accordo con le università, in altri casi durante il corso stesso, comunque entro il primo anno. Nei casi eccezionali in cui i debiti siano eccessivamente onerosi e difficilmente "pagabili" entro il primo anno del corso di studi universitari, l’ammissione al corso richiesto dovrà essere rinviata tentando nel contempo di ri-orientare gli interessati verso corsi di studio più coerenti con la loro preparazione.

2.7. Strumenti di verifica

Il problema delle modalità di verifica del possesso dei requisiti può essere affrontato integrando essenzialmente tre strumenti:

  1. autovalutazione degli studenti che nelle preiscrizioni manifestano l’intenzione di iscriversi e seguire determinati corsi di laurea;
  2. analisi delle qualificazioni conseguite dagli studenti all’atto della maturità, utilizzando gli esiti della stessa, ivi compresi i giudizi qualitativi della commissione;
  3. valutazione, da parte dell'università, al momento dell’iscrizione o successivamente, comunque entro il primo anno.

La scelta di una rilevante responsabilizzazione dello studente, ammesso con eventuale autocertificazione del possesso dei requisiti può essere, ad esempio, oggetto di verifica entro il primo semestre mediante prove condotte a cura dei docenti del corso di studio a cui lo studente si è iscritto.

2.8. Università e scuola

E’ necessario sottolineare le responsabilità:

L’apporto che la scuola secondaria potrebbe dare alla soluzione dell’intero problema appare certamente non trascurabile non appena si consideri il suo compito di formazione che le impone una verifica degli esiti formativi ed un loro adeguamento anche in funzione della preparazione rispetto agli studi universitari. A lungo termine, la scuola dovrebbe essere coinvolta in una discussione per aree disciplinari, in grado di contribuire alla progettazione di innovazioni formative anche con analisi di fattibilità sulla capacità di fornire i requisiti necessari.

La nuova e importante prevista collaborazione con la scuola secondaria si prefigura come rapporto interistituzionale che può esser occasione di reciproco arricchimento, soprattutto se formalizzato mediante convenzioni specifiche.

2.9. Risorse

La prospettiva di un tessuto di moduli di studio, nella scuola e nell'università, che renda possibile la continuità in un processo formativo di valutata qualità, comporta il reperimento di nuove risorse specifiche per irrinunciabili attività informative, di orientamento, formative, di valutazione, di programmazione e di controllo. A tali risorse si può pensare in termini di cofinanziamento delle università su progetti comuni MURST-MPI.

2.10. Un atteggiamento flessibile

Nel concludere questa parte della nota, sembra opportuno ribadire l’esigenza che l'università agisca in modo elastico rispetto alle caratteristiche culturali e agli stili cognitivi dell’utenza. Compatibilmente con l’aggravio di costo che la flessibilità verso gli studenti comporta, è importante rendere agevoli anche cambiamenti di percorso. Ciò dovrebbe valere anche per il secondo aspetto dell’accesso, cioè quello che si riferisce all’iscrizione alla Laurea Specialistica biennale.

3. Accesso alle lauree specialistiche

3.1. Curricolo e accesso

Nel caso dell’iscrizione alla laurea specialistica, ciascuna università definisce il percorso ed esplicita le conoscenze e le abilità fornite con riferimento ad un corso di laurea che deve essere garantito secondo quanto previsto dall'art.9, comma 3, della citata L.509/99: possiede perciò direttamente, per i propri studenti, e indirettamente, sulla base di una documentazione che proviene da altre università, le informazioni circa i curricula e su tale base può impostare una ragionevole procedura di accesso.

3.2. Automatismi e "debiti"

Alcune lauree consentono l'ammissione automatica a quelle specialistiche (art.9, comma3); altre invece richiedono integrazioni sulla base di "debiti" formativi, che vanno definiti confrontando la preparazione standard di ciascuna laurea di base con i requisiti richiesti per iscriversi a una determinata Laurea Specialistica.

3.3. Crediti e qualità

E' ragionevole pensare alla laurea specialistica come ad un percorso possibile, e particolare, per il laureato e pertanto che ci siano, ad esempio, condizioni di accesso legate anche livello qualitativo raggiunto dagli studenti. L’accumulo del giusto numero di crediti (180 nel caso in questione) è una condizione necessaria, che può non essere sufficiente: può essere necessario, ad esempio, che lo studente presenti una valutazione media non inferiore a una certa soglia. Se la tipologia del curriculum seguito è quella interamente accreditata, ma il livello è stato basso, si deve poter effettuare una verifica prima di ammettere alla Laurea Specialistica: si stimoleranno così le università a distinguere tra titolo conclusivo di un ciclo formativo e condizione automatica per l’accesso alla laurea specialistica.

4. Indicazioni procedurali

4.1. Regolamenti didattici

Al fine di rendere operativa in ciascuna università tale impostazione appare necessario che nel regolamento didattico di ateneo sia previsto un articolo che disciplini la verifica della preparazione iniziale per l’accesso ai due livelli di laurea e gli interventi conseguenti. In esso sarebbe opportuno demandare ai regolamenti didattici dei corsi di laurea la determinazione dei requisiti richiesti e dei casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerare accettabile la preparazione iniziale, con particolare riferimento all’art.7, comma 1, lettera b) del citato decreto 509, così come i casi nei quali è necessario individuare le modalità di verifica della preparazione.

4.2. Obblighi formativi aggiuntivi

Nei casi in cui la verifica desse esito negativo, il regolamento dovrebbe indicare l’entità massima e la procedura di copertura di specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare durante il primo anno o prima dell’iscrizione, soprattutto nel caso in cui il debito sia oneroso. Dovrebbero essere altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l’assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una eventualmente prefissata votazione minima.

Il regolamento didattico del corso di laurea specialistica dovrebbe determinare i casi nei quali la carriera universitaria del laureato che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale.

5. Orientamento e tutorato

Vanno qui ribaditi i ruoli cardine dell’orientamento e del tutorato sia nella fase delle preiscrizioni sia all’accesso sia in itinere per tutte le fasi del processo di formazione con particolare attenzione a quella in cui gli studenti sono responsabili delle scelte, come evidenziato in altri documenti CRUI.

L'art.6 della L.509/99 integra l'iniziativa delle preiscrizioni ribadendo operativamente le congiunte responsabilità di scuola ed università nell'orientamento prima ancora che nella formazione e quindi l'urgenza di stabilire esplicite e ufficiali accordi per le azioni di orientamento.

L'orientamento ha una funzione cardine sia perché condiziona il successo futuro legato ad una scelta responsabile sia perché è garante dei diritti dei singoli; deve avere una dimensione non solo informativa ma anche formativa, con modalità differenziate in funzione dei differenti contesti.

Il tutorato ha funzione di garante contro la dispersione e di rispetto dei tempi di studio previsti, nonché di orientamento formativo verso la laurea specialistica. Particolarmente importante è la fase di accoglienza poiché in essa il tutorato, oltre ad accompagnare chi ha scelto un curriculum coerente, crea le condizioni di adeguate modalità di copertura dei debiti per gli altri.

6. Contratto formativo individuale

I punti indicati al paragrafo 1.2 del presente documento sono tutti espressi e concretizzati nel contratto individuale, come strumento di specificazione di tutti gli aspetti coinvolti nel processo formativo, di garanzia dell'offerta formativa, di valutazione per la messa a punto di buone pratiche per l'innovazione e il miglioramento del nuovo processo formativo.

Documento a cura di Marisa Michelini, Gianni Michelon, Maurizio Rispoli, con la collaborazione di Paola Binetti, Donato Chiatante, Giunio Luzzatto, Anna Pasquazi, Vincenzo Perciavalle. Revisione a seguito di discussione del 7.6.2000 in Commissione CRUI "didattica, orientamento e tutorato".

26 giugno 2000